Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico ai sensi del DPR 462/01


Con la pubblicazione sulla G.U. nº 6 dell'08/01/2002 del DPR 22/10/2001, nº 462, denominata: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", entreranno in vigore, dal 23 gennaio 2002, le nuove modalità per la messa in esercizio, l'omologazione, la prima verifica e le verifiche periodiche dei suddetti impianti.

In sintesi, il decreto, riporta quanto segue:

  1. la messa in esercizio è subordinata alla verifica eseguita dall'installatore che rilascia la "dichiarazione di conformità": tale dichiarazione equivale a tutti gli effetti all'omologazione dell'impianto.
  2. entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il medico dentista presenta la dichiarazione di conformità / certificato di omologazione allo sportello unico per le attività produttive (a Milano si trova in via G.B. Pirelli 39), se lo sportello non è ancora attivato invia la dichiarazione all'ISPESL e all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
  3. l'ISPESL effettua la prima verifica "a campione" sulla base di criteri specifici (cfr. Art. 3, comma 2) e trasmette le risultanze all'ASL o all'ARPA;
  4. il medico dentista ha comunque l'obbligo di effettuare regolari manutenzioni dell'impianto e continua a fare le verifiche periodiche previste dalla norma CEI 64-8, fascicolo 710;
  5. il medico dentista ha l'obbligo di far sottoporre a verifica gli impianti ogni 2 anni all'ASL o all'ARPA o agli eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive: il soggetto che ha eseguito la verifica rilascia apposito verbale che deve essere conservato a cura del medico dentista ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza;
  6. tutte le spese per le verifiche sono a carico del medico dentista;
  7. verifiche straordinarie vanno, comunque, effettuate in caso di:
    • esito negativo della verifica periodica
    • modifica sostanziale dell'impianto
    • richiesta del medico dentista
  8. il medico dentista comunica all'ISPESL e all'ASL o all'ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Il DPR 462/2001 abroga gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55, gli artt. 2, 3 e 4 del DM 12/09/1959 nonchè i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
Il regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Lo studio di Ingegneria di Andrea Motta ha siglato una convenzione con un'azienda abilitata per le verifiche previste dal DPR 462/01.

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