Adeguamento degli impianti elettrici negli studi medico dentistici
La Legge 186/68 all'art. 1 dice che: "Tutti gli impianti elettrici debbano essere costruiti e realizzati a regola d'arte"; all' art. 1.2 "Si considerano costruiti a regola d'arte solo gli impianti elettrici realizzati secondo le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano)".
NORME CHE REGOLANO GLI STUDI MEDICI
Tutti gli impianti elettrici dei locali adibiti ad uso medico debbono
essere conformi alle norme del C.E.I. secondo le disposizioni della ex
Legge 46/90 oggi sostituita dal DM 37/08.
A partire dal 1° settembre 2001, è entrata in vigore la nuova norma CEI
64/8 fascicolo 710, che regolamenta gli impianti elettrici in locali ad
uso medico.
A - Impianti adeguati: sono considerati a norma gli impianti che
all'entrata in vigore della Legge presentano i seguenti requisiti:
- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti (si tratta di un interruttore posto all'origine dell'impianto e in grado di staccare il circuito in caso di sovracorrenti);
- protezione contro i contatti indiretti tramite il nodo equi potenziale del locale. Le masse degli APPARECCHIELETTROMEDICALI (apparecchi elettrici destinati ad essere utilizzati a fini diagnostici, di trattamento o di sorveglianza e posti in vicinanza del paziente e collegato col paziente in modo che la sicurezza dello stesso possa esserne influenzata) devono essere collegate all'impianto di messa a terra di protezione dell'edificio, tramite il nodo equi potenziale del locale (elemento dell'impianto nel quale confluiscono i conduttori di protezione e/o equipotenziali).
N.B. I proprietari dei locali possono dimostrare che l'impianto era
già conforme al dettato della Legge mediante atto di notorietà
sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati
gli adeguamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della Legge
medesima. Auto certificazione ha valore sostitutivo del certificato di
conformità (art. 6 del regolamento L. 46/90).
B - Impianti non adeguati
- Obbligo del progetto redatto da un professionista iscritto all'Albo.
- Obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare una dichiarazione di conformità su apposito modulo che dovrà essere depositato in comune insieme al progetto entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
- Invio di copia della dichiarazione di conformità, da parte del committente alla commissione provinciale dell'artigianato o alla commissione presso la Camera di Commercio.
- L'adeguamento deve rispettare la norma C.E.I. 64.8.
C - Impianti nuovi Come le norme al punto B. In più:
- l'obbligo da parte del committente di servirsi di imprese che siano abilitate (Certificato di riconoscimento).
- Gli impianti devono essere sottoposti a verifiche strumentali con cadenza da annuale a triennale.
- I risultati di tali verifiche devono essere riportati su un registro corredato da timbro e firma del tecnico esecutore e della data della verifica (C.E.I. 64-8, fascicolo 710). La verifica non può essere effettuata da un installatore/elettricista, come spesso invece avviene, ma da un Ingengere o Perito Elettrotecnico iscritto all'albo da almeno 10 anni.
- Obbligo del progetto.
- Obbligo di servirsi di imprese installatrici abilitate.
- Obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
I committenti o i proprietari devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
VERIFICHEVengono effettuate dai Comuni - USL - VVF - ISPESL - che possono avvalersi della collaborazione di liberi professionisti per effettuare i controlli. Chi non provvederà all'adeguamento degli impianti, sarà sottoposto a sanzioni amministrative che vanno da 1 a 10 milioni di lire. Le verifiche degli impianti di messa a terra rispondono al nuovo D.P.R. 462/01.
COMPETENZEI lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e di manutenzione sono a carico del committente o del proprietario in quanto su di lui ricadono gli obblighi della ex Legge (46/90 art. 10), oggi DM 37/08.
MODELLO B CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI TERRA (D.P.R. 547/55 art. 328-L-597/82).
A partire dal 23 gennaio 2002, a seguito dell'entrata in vigore del
D.P.R. 462/01. è stato abolito il Modello B relativo alle denunce degli
impianti di messa a terra.
La dichiarazione di conformità della ditta installatrice è valida come certificato di collaudo.
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