Adeguamento degli impianti elettrici negli studi medico dentistici


La Legge 186/68 all'art. 1 dice che: "Tutti gli impianti elettrici debbano essere costruiti e realizzati a regola d'arte"; all' art. 1.2 "Si considerano costruiti a regola d'arte solo gli impianti elettrici realizzati secondo le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano)".

NORME CHE REGOLANO GLI STUDI MEDICI

Tutti gli impianti elettrici dei locali adibiti ad uso medico debbono essere conformi alle norme del C.E.I. secondo le disposizioni della ex Legge 46/90 oggi sostituita dal DM 37/08.
 
A partire dal 1° settembre 2001, è entrata in vigore la nuova norma CEI 64/8 fascicolo 710, che regolamenta gli impianti elettrici in locali ad uso medico.

IMPIANTI PREESISTENTI AL 06.03.1990

A - Impianti adeguati: sono considerati a norma gli impianti che all'entrata in vigore della Legge presentano i seguenti requisiti:

  • sezionamento e protezione contro le sovracorrenti (si tratta di un interruttore posto all'origine dell'impianto e in grado di staccare il circuito in caso di sovracorrenti);
  • protezione contro i contatti indiretti tramite il nodo equi potenziale del locale. Le masse degli APPARECCHIELETTROMEDICALI (apparecchi elettrici destinati ad essere utilizzati a fini diagnostici, di trattamento o di sorveglianza e posti in vicinanza del paziente e collegato col paziente in modo che la sicurezza dello stesso possa esserne influenzata) devono essere collegate all'impianto di messa a terra di protezione dell'edificio, tramite il nodo equi potenziale del locale (elemento dell'impianto nel quale confluiscono i conduttori di protezione e/o equipotenziali).

N.B. I proprietari dei locali possono dimostrare che l'impianto era già conforme al dettato della Legge mediante atto di notorietà sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della Legge medesima. Auto certificazione ha valore sostitutivo del certificato di conformità (art. 6 del regolamento L. 46/90).

B - Impianti non adeguati

  • Obbligo del progetto redatto da un professionista iscritto all'Albo.
  • Obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare una dichiarazione di conformità su apposito modulo che dovrà essere depositato in comune insieme al progetto entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
  • Invio di copia della dichiarazione di conformità, da parte del committente alla commissione provinciale dell'artigianato o alla commissione presso la Camera di Commercio.
  • L'adeguamento deve rispettare la norma C.E.I. 64.8.

C - Impianti nuovi Come le norme al punto B. In più:

  • l'obbligo da parte del committente di servirsi di imprese che siano abilitate (Certificato di riconoscimento).
Controlli periodici
  • Gli impianti devono essere sottoposti a verifiche strumentali con cadenza da annuale a triennale.
  • I risultati di tali verifiche devono essere riportati su un registro corredato da timbro e firma del tecnico esecutore e della data della verifica (C.E.I. 64-8, fascicolo 710). La verifica non può essere effettuata da un installatore/elettricista, come spesso invece avviene, ma da un Ingengere o Perito Elettrotecnico iscritto all'albo da almeno 10 anni.
TRASFORMAZIONI AMPLIAMENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIO
  • Obbligo del progetto.
  • Obbligo di servirsi di imprese installatrici abilitate.
  • Obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
N.B. Per la manutenzione ordinaria non sussistono tali obblighi perchè il legislatore li riconosce interventi finalizzati a contenere il normale degrado d'uso. TRASFERIMENTI -SUBENTRI - UTILIZZO DEI LOCALI

I committenti o i proprietari devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, devono darne copia alla persona che utilizza i locali.

VERIFICHE

Vengono effettuate dai Comuni - USL - VVF - ISPESL - che possono avvalersi della collaborazione di liberi professionisti per effettuare i controlli. Chi non provvederà all'adeguamento degli impianti, sarà sottoposto a sanzioni amministrative che vanno da 1 a 10 milioni di lire. Le verifiche degli impianti di messa a terra rispondono al nuovo D.P.R. 462/01.

COMPETENZE

I lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e di manutenzione sono a carico del committente o del proprietario in quanto su di lui ricadono gli obblighi della ex  Legge (46/90 art. 10), oggi DM 37/08.

MODELLO B CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI TERRA (D.P.R. 547/55 art. 328-L-597/82).

A partire dal 23 gennaio 2002, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 462/01. è stato abolito il Modello B relativo alle denunce degli impianti di messa a terra.
La dichiarazione di conformità della ditta installatrice è valida come certificato di collaudo.

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