Progettazione impianto elettrico ai sensi del DM 37/08, studio dentistico o centro di estetica
Per la prima volta in Italia, la Legge n°46/90 del marzo 1990 ha introdotto una precisa normativa di sicurezza per impianti di edifici civili ed industriali ai fini della prevenzione infortuni. In base a tale legge esiste un'obbligatorietà del progetto non solo per impianti tecnologici nuovi ma anche per adeguamenti, modifiche o ampliamenti di impianti esistenti.
Il DPR n°447/91 in materia di sicurezza degli impianti è il regolamento di attuazione della legge 46/90.
La legge 46/90 è stata abrogata ed ora è in vigore il DM 37/08
Nel
valutare l'obbligatorietà o meno del progetto è necessario verificare
la data di installazione dell'impianto elettrico o della sua ultima
modifica (rispettivamente se prima o dopo l'ingresso in vigore della
Legge 46/90).
Si prospettano i seguenti due casi :
Impianti realizzati prima del 6 marzo 1990 e non più modificati
Per impianti antecedenti all'ingresso in vigore della Legge 46/90 è
possibile fare uso di autocertificazione sostitutiva del progetto
sempre che l'impianto non sia stato più modificato dopo tale data, che
l'impianto sia stato conforme alla norma CEI 64-4 e che rispettasse
alcuni requisiti minimi di sicurezza previsti dal DPR 447/91.
Con l'autocertificazione il medico dentista si assume ogni responsabilità sull'impianto elettrico.
Le condizioni minime di sicurezza necessarie per l'autocertificazione
sono di difficile valutazione da parte di un "non tecnico" come un
medico dentista al quale si consiglia far fare da un tecnico abilitato
una perizia prima di sottoscrivere l'autocertificazione.
In ogni caso è necessario avere gli schemi dei quadri elettrici e dell'equipotenzialità.
Impianti realizzati dopo il 6 marzo 1990
Il progetto dell'impianto elettrico à sempre obbligatorio
indipendentemente dalla superficie e dalla potenza elettrica installata.
Il progetto deve contenere le informazioni e i dati tecnici previsti
dalla norma CEI 0-2 e deve essere redatto da un Ingegnere iscritto
all'albo o da un Perito Industriale iscritto all'albo da almeno 10 anni.
Per gli impianti realizzati prima del 1° settembre 2001 la norma
tecnica di riferimento per la realizzazione dell'impianto elettrico è
la CEI 64-4.
Oltre tale data la norma CEI 64-4 è abrogata per cui gli impianti
devono essere conformi alla nuova norma CEI 64-8 fascicolo 710.
Per impianti già a norma CEI 64-4 non sussiste l'obbligo dell'adeguamento alla nuova norma.
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